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Legge 27/02/2002 n. 161.000 chilogrammi, oli e basi rigenerati i) le modalità per il rimborso della differenza tra l'imposta di consumo assolta sugli oli lubrificanti immessi in consumo alla data di soppressione della predetta imposta, detenuti in quantità superiore a 1.000 chilo- grammi presso i depositi commerciali di oli minerali, ed il contributo di cui al comma 1 l) le modalità di rimborso del contributo in caso di esportazione o di trasferimento in altri Paesi comunitari"; al comma 6, le parole: "all'attività di rigenerazione" sono sostituite dalle seguenti: "all'attività di trattamento di rigenerazione e produzione di combustibili a specifica"; al comma 7, le parole: "testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504" sono sostituite dalle seguenti: "testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504"; al comma 9, le parole: "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5-bis"; al comma 10, le parole: "testo unico approvato con Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504" sono sostituite dalle seguenti: "citato testo unico di cui al Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504"; al comma 11, lettera a), capoverso, dopo la parola: "rifiuti" sono aggiunte le seguenti: "qualora non rivesta le caratteristiche qualitative individuate da norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale". Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente: "Art. 7-bis. -(Pagamento differito dei generi di monopolio da parte dei rivenditori) . 1. Le disposizioni concernenti il pagamento differito dei tabacchi lavorati, introdotte a favore dei rivenditori dall'articolo 24 della Legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, trovano applicazione anche nei confronti dei depositari autorizzati, titolari dei depositi fiscali di tabacchi lavorati di cui al Decreto-Legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427, secondo modalità che saranno stabilite con Decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato". Alla rubrica del Capo I sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", Di pubblicità effettuata su veicoli, di contabilità speciali e di generi di Monopolio". All'articolo 8: al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Previo procedimento amministrativo da svolgere nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui agli articoli da 7 a 13 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono individuate le concessioni da rinnovare ai sensi dell'articolo 25 del regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scomesse relativi alle corse dei cavalli, nonchè per il riparto dei proventi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, mediante riattribuzione ai sensi dell'articolo 2 del medesimo regolamento" e nel secondo periodo le parole: "dall'articolo 1 del presente Decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 1 del presente articolo"; dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Dalle disposizioni dei commi da 1 a 3 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato". All'articolo 9: al comma 4, sono soppresse le parole: ", previa esibizione dello scontrino, entro il sessantesimo giorno decorrente dalla data di affissione del Bollettino ufficiale di zona," e dopo la parola: "schede" è inserita la seguente: "prepagate"; al comma 5, sono soppresse le parole: ", entro i suddetti termini,"; al comma 7, le parole: "L'importo delle schede" sono sostituite dalle seguenti: "L'importo minimo delle schede prepagate" e le parole: "di 2,50 euro" sono sostituite dalle seguenti: "di 5 euro". All'articolo 13: al comma 1, sono soppresse le parole: ", compresa quella sulla corsa tris e quelle alla stessa assimilabili,"; dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: "1-bis. L'unità della scommessa tris e di quelle alla stessa assimilabili è pari a 0,50 euro e la giocata minima è di 1,00 euro. 1-ter. Alle minori entrate recate dal comma 1-bis valutate in 42,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 si provvede con parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento". Dopo l'articolo 15, sono inseriti i seguenti: "Art. 15-bis. - (Termini per la richiesta di collaudo delle sale Bingo). 1. All'articolo 52 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma 48, sono apportate le seguenti modificazioni a) al primo periodo, le parole da: ", contestualmente" fino a: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "chiedano la proroga del termine per la richiesta di collaudo di cui al citato Decreto direttoriale 11 luglio 2001 ai fini del completamento dei lavori, possono ottenerla dall'amministrazione concedente per un periodo massimo di novanta giorni, decorrente dalla data di scadenza del predetto termine" b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "La richiesta di proroga, già formulata prima della data di entrata in vigore della presente Legge, deve essere espressamente confermata dall'interessato". Art. 15-ter. - (Disposizioni varie in materia di giochi). 1.Restano fermi i poteri, anche regolamentari, del Ministro dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della Legge 13 maggio 1999, n. 133. 2. All'articolo 12, comma 2, della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "La posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici è determinata con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze". Art. 15-quater. - (Campione d'Italia). 1. All'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni a) al comma 1, le parole da: "in lire italiane" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "in euro, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, sulla base di un tasso convenzionale di cambio stabilito ogni tre anni con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche della variazione dei prezzi al consumo nelle zone limitrofe intervenuta nel triennio" b) al comma 2, le parole: "in lire italiane" sono sostituite dalle seguenti: "in euro"". Alla rubrica del Capo II sono soppresse le seguenti parole: "Aumento delle Poste dei". All'articolo 16: al comma 2, le parole: "con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate". Dopo l'articolo 16, sono inseriti i seguenti: "Art. 16-bis. - (Disposizioni in materia di trasferimento di beni demaniali) 1. L'articolo 71 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato. 2. Sono privi di effetto tutti gli atti e i provvedimenti eventualmente adottati in applicazione del citato articolo 71 della Legge n. 448 del 2001. Art. 16-ter. - (Assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie). 1. All'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, recante disposizioni sul processo tributario, dopo le parole: "della rendita catastale" sono aggiunte le seguenti: "e gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane". Art. 16-quater. - (Interventi per l'ulteriore potenziamento della giustizia tributaria). 1. Al Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e sull'organizzazione degli uffici di collaborazione, sono apportate le seguenti modificazioni a) nell'articolo 8, comma 1, lettera c), concernente l'incompatibilità con l'esercizio delle funzioni di componente delle commissioni tributarie per i dipendenti dell'amministrazione finanziaria, le parole da: "del Dipartimento delle entrate" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio, di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni" b) nell'articolo 11, che disciplina la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni tributarie, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di necessità di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, su richiesta del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 10 dell'ordinamento giudiziario, di cui al Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12" c) nell'articolo 17, concernente la composizione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il consiglio di presidenza è composto da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di università in materie giuridiche o i soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici anni"; 2) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: "2-ter. I componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finchè sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario, nè alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria" d) nell'articolo 22, comma 3, concernente le votazioni per l'elezione del consiglio di presidenza, prima delle parole: "Le schede devono essere preventivamente controfirmate", è inserito il seguente periodo: "Ciascun elettore può esprimere il voto per non più di sei candidati" e) nell'articolo 24, comma 1, concernente le attribuzioni del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, dopo la lettera m), è inserita la seguente: "m-bis) dispone, in caso di necessità, l'applicazione di componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno;". 2. Dalle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2, del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal presente articolo, non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Sono conseguentemente ridotte le indennità di cui all'articolo 27 del citato Decreto legislativo n. 545 del 1992, spettanti ai componenti del consiglio di presidenza. Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto-Legge, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo, per la determinazione del modello di scheda elettorale e per il coordinamento della disciplina in materia di componente del consiglio di presidenza della giustizia tributaria con quella in materia di incompatibilità con l'esercizio delle funzioni di giudice tributario. Entro i successivi novanta giorni sono indette le elezioni per il rinnovo del consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Art. 16-quinquies. - (Indennità di presidio per il funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi). 1. Per il biennio 2002-2003, la rideterminazione della remunerazione per lo svolgimento del servizio nazionale della riscossione, disposta con Decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio 2002, consegue ad una analisi dello stato del servizio di riscossione dei tributi da concludere entro il 30 aprile 2002. L'analisi è condotta congiuntamente da funzionari degli uffici competenti del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie delle entrate e delle dogane nonchè da rappresentanti della categoria delle aziende concessionarie; le conclusioni del lavoro di analisi sono presentate al Ministro dell'economia e delle finanze anche per l'adozione del Decreto di cui al primo periodo del presente comma. |
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